Prot. n. 51/CA2022                                                                                           

                         Messina, 31 maggio 2022

 

All’Ispettorato Funzione Pubblica

                                                                                   Dipartimento della Funzione Pubblica

                                                                                   c.a. dott.ssa Antonella Amedeo

                                                                                   protocollo_dfp@mailbox.governo.it

All’Assessorato della Salute – Regione Sicilia

assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it

                                                                                   Al Commissario Straordinario

A.O.U. “G. Martino” Messina

protocollo@pec.polime.it

 

 

Oggetto: Riferimento precedente nota del 20.05.2022 e riscontro AOU Martino del 25.05.2022.

 

In riferimento alla lettera inviata dalla direzione generale dell’AOU Martino in data 25.05.2022 a codesto ispettorato della Funzione Pubblica – Dipartimento della Funzione Pubblica nonché all’Assessorato Regionale della Salute della Regione Siciliana, in risposta a precedente del 20.05.2022 di questo sindacato Gilda Unams, non può non rilevarsi la strumentalità della risposta e le gravi omissioni contenute nella ricostruzione giuridica operata dalla amministrazione ospedaliera universitaria, la quale tende ad indurre l’Ispettorato adito nonché l’Assessorato Regionale, ad una lettura distorta in ordine alla fonte giuridica da cui scaturisce l’atto costitutivo dell’AOU Martino.

Infatti l’AOU Martino è un ex “Policlinico universitario” e trova la sua fonte giuridica, come specificato nell’atto costitutivo, nella lettera a) dell’articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 31/12/1999 n. 517.

Pertanto al suo personale si applicano, a tutti gli effetti, i CCNL dell’Area Istruzione e Ricerca, secondo quanto già previsto nel CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione e delle relative aree dirigenziali per il triennio 2016-2018 (conforme CCNQ del 2007 e successivo del 2019-2021).

In modo suggestivo l’amministrazione aziendale nel citare l’art. 7 che distingue le Aree dirigenziali in: A) Area delle Funzioni Centrali, B) Area delle Funzioni Locali, C) Area Istruzione e Ricerca e D) Area della sanità, omette di citare in quale area rientri il personale degli ex policlinici universitari. Infatti l’area delle Funzioni Locali comprende i dirigenti delle amministrazioni del comparto delle Funzioni Locali di cui all’art. 4, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali delle amministrazioni del comparto Sanità di cui all’art. 6, nonché, in relazione a quanto previsto dalla legge n. 7 agosto 2015, n. 124,  i segretari comunali e provinciali.

Al contrario l’Area dell’Istruzione e della Ricerca comprende i dirigenti delle amministrazioni del comparto Istruzione e ricerca di cui all’art. 5 del CCNQ.

L’area della Sanità comprende i dirigenti medici, veterinari, odontoiatri e sanitari delle amministrazioni del comparto Sanità di cui all’art. 6, ivi compresi i dirigenti delle professioni sanitarie di cui all’art. 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251, con esclusione dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali di cui al comma 3.

Dal comma 3 si ricava che nell’Area Funzioni Locali rientrano solo i dirigenti amministrativi tecnici e professionali delle amministrazioni del Comparto Sanità di cui all’art. 6.  L’art. 6 del CCNQ stabilisce che rientrano nel Comparto della Sanità le Aziende  ospedaliero-universitarie diverse da quelle indicate all’art. 5, comma 1, punto III.

Mentre l’art. 5 citato al numero III, espressamente prevede che al Comparto Istruzione e Ricerca afferiscano: “ –  Università, Istituzioni Universitarie e le Aziende ospedaliero-universitarie di cui alla lett. a) dell’art. 2 del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517.”

Fatta tale premessa e considerato che nelle Funzioni Locali rientrano solo i dirigenti ATP (amministrativi, tecnici e professionali) delle AOU di cui alla lettera b), art. 2 c.2 del D. Lgs. n. 517/1999, vale a dire gli ex Presidi Ospedalieri convenzionati con le facoltà di Medicina e Chirurgia, se ne deduce che per gli ex Policlinici Universitari come è l’AOU Martino di Messina, il relativo personale rientra nella lettera a) dell’art. 2 comma 2 della legge citata confluendo pertanto nella diversa Area Istruzione e Ricerca a mente dell’art. 5 punto III. 

Pertanto tutti i dirigenti che l’amministrazione Ospedaliera dell’AOU Martino sta attualmente assumendo con i CCNL Enti Locali, contravvengono la legge, i CCNQ nonché i CCNL in quanto tale personale è assunto con un contratto inapplicabile agli ex policlinici universitari.

A nulla vale il richiamo operato dai protocolli d’intesa stipulati con la Regione in quanto gli stessi non indicano quale contratto di lavoro deve essere applicato e ovviamente tale contratto non può essere se non quello espressamente indicato dall’art. 2 c.2 lettera a) del D. Lgs. 517/99, oltre che ovviamente dai CCNQ e CCNL citati.

In tal senso e ove così non fosse, una interpretazione di accordi convenzionali contra legem determinerebbe l’applicazione degli artt. 1418 e 2126 c.c. in ordine alla nullità del contratto per violazione di norme imperative di legge.

Inoltre si rappresenta che con nota n. 20559 del 20 luglio 2021, questo Ispettorato per la Funzione Pubblica a firma del direttore Paola Finizio, aveva diffidato l’amministrazione universitaria e previa enunciazione dei motivi per cui l’Azienda Ospedaliera Universitaria, ex policlinico, Martino, era stata costituita “con decreto del Rettore dell’Università di Messina numero 636 del 2000, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera a) e comma 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1999 numero 517”, sia a non intraprendere procedure come quella per cui si intendeva istituire un IRCCS mediante trasformazione del policlinico universitario contravvenendo a disposizione di legge, e sia a verificare l’aderenza ai CCNL Istruzione e Ricerca nel reclutamento autonomo effettuato ad oggi dalla predetta azienda ospedaliera universitaria policlinico Martino di Messina.

Pertanto è evidente che tale atto costituiva già di per sé una diffida a non assumere personale con contratti difformi rispetto a quelli effettivamente applicabili.

Ne consegue come la Regione Siciliana che legge in copia tramite il suo Assessorato  sta subendo un gravissimo danno erariale perché il personale assunto invece di essere a carico per la parte universitaria del bilancio universitario, è totalmente a carico della Regione esattamente come se l’Azienda Martino fosse un ex Presidio Ospedaliero.

Pertanto si chiede ogni opportuno intervento ai sensi di legge onde impedire l’emarginazione del personale universitario a beneficio di soggetti assunti del tutto illegittimamente con contratti dell’Area Enti Locali contravvenendo ai CCNL e in palese determinazione di danno erariale.

 Distinti saluti

                                                                                                         Il segretario Gilda Unams

                                                                                                        Paolo Todaro

https://www.fgudipunimessina.it/wp-content/uploads/2022/07/Riferimento-precedente-nota-del-20.05.2022-e-riscontro-AOU-Martino-del-25.05.2022_signed.pdf

17 Luglio 2022

categorie: NEWS FGU MESSINA