Care/i tutte/i

Riguardo alla circolare n.5 del 16 maggio 2019 http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/VERSIONE-I/_documenti/in_vetrina/elem_0149.html che limita la percentuale di Progressioni Economiche Orizzontali al 50% degli aventi diritto, ed in riferimento al quesito postoci‘In dettaglio, avendo concordato con l’amministrazione l’avvio delle Peo, la stessa dice che in base alla circolare pur avendo la possibilità di elevare la percentuale, è bloccata da tale circolare. E’ una norma prescrittiva o direttiva?”
 
Si precisa quanto segue:  la riforma della pubblica amministrazione fortemente voluta dal Ministro Brunetta non poteva non toccare da vicino anche le cosiddette “progressioni orizzontali”. Ossia quelle forme di miglioramento economico di cui è destinatario il pubblico dipendente. 
 
La fonte di regolazione contrattuale non è accantonata dallo schema di decreto legislativo che dà attuazione alla legge n. 150 del 2009. Che anzi la richiama espressamente per la determinazione dei suoi contenuti.
 
L’art. 23 dello schema di decreto legislativo n. 150 dichiara quanto segue:
 
“1. le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all’articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall’articolo 60 del presente decreto, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili. 
 
2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione. 
 
3. La collocazione nella fascia di merito alta ai sensi dell’articolo 19, comma 2, lettera a), per tre anni consecutivi, ovvero per cinque annualità anche non consecutive, costituisce titolo prioritario ai fini dell’attribuzione delle progressioni economiche”.
 
Per questo motivo il legislatore e in particolare il MEF, con le varie circolari ha voluto entrare nel merito inserendo una percentuale massima per le progressioni orizzontali.
 
Questo non vuol dire che c’è una norma che obbliga la percentuale del 50%, ma come ben sappiamo le circolari del MEF hanno un loro valore e le amministrazioni sono costrette a prenderle in considerazioni perché nei revisori dei conti ci sono i dirigenti del MEF.
 
Un saluto a tutti voi
 
A cura di Michele Poliseno  – coordinatore nazionale FGU GILDA – Dipartimento Università  – rappresentante del personale TA al CUN

17 Giugno 2019

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