Messina 12 dicembre 2022

 

Al Commissario Straordinario

AOU “G. Martino” Messina

                                                                                                          protocollo@pec.polime.it

 

 

Oggetto: Art. 12 comma 1 D.L. n. 115/2022 convertito con Legge n. 142 del 21.02.2022 – Misure fiscali per il welfare aziendale (decreto Aiuti-bis).

 

            Come ben noto l’art. 12, comma 1, citato in oggetto, è intervenuto sulle misure fiscali del welfare aziendale, ampliando l’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 51, comma 3, del TUIR, stabilendo che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, oltre al valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro ai propri lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, entro il limite complessivo di euro 600, modificato dall’art. 3, comma 10, del D. L. 18 novembre 2022, n. 176, entro il limite di euro 3.000, e non ancora convertito in legge.

Successivamente è intervenuta anche l’Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 35/E del 4 novembre 2022, dando indicazioni e chiarimenti circa l’applicazione dei fringe benefit anche ai lavoratori dipendenti e alla tipologia di utenza.

Pertanto, le scriventi OO.SS. chiedono di utilizzare in via prioritaria gli importi residui dei fondi, con l’aggiunta di ulteriori risorse previste per legge, come fringe benefit per il pagamento delle utenze domestiche per tutto il personale in servizio presso l’AOU di Messina, come già fatto in altre aziende.

Nell’attesa di un urgente riscontro alla presente nota, si porgono distinti saluti.

           FLC CGIL                                                      FGU Dip. Università

(F. Di Renzo)                                                          ( P. Todaro)

 

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12 Dicembre 2022

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