Al Commissario Straordinario AOU di Messina

All’ Ill.mo Sig. Procuratore della Repubblica c/o il Tribunale di Messina

All’ Autorità Nazionale Anticorruzione

Alla Corte dei Conti

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Alla Ministra dell’Università e della Ricerca

All’ IGOP c/o Ministero dell’Economia e della Finanza

Al Presidente dell’ARAN

All’ Ispettorato Territoriale del Lavoro di Messina

e, p.c. Al Magnifico Rettore dell’Università di Messina

OGGETTO: denuncia di eventuale assunzione di personale da parte dell’AOU “G. Martino” di Messina in maniera non conforme alle norme del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016/2018. Richiesta di verifica e accertamento di violazione di norme di legge e contrattuali.

PREMESSE

     Le scriventi OO.SS. FLC Cgil e FGU Gilda premettono e rilevano quanto segue: Il Policlinico Universitario “Gaetano Martino” dell’Ateneo di Messina è un’Azienda Ospedaliera Universitaria di cui all’art. 2, comma 2, lettera a) del Dlgs n.517/99.
     Da tale assunto discendono, peraltro, le previsioni di cui all’art. 5 e 7 del CCNQ per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale 2016/2018, in cui si parla di Aziende Ospedaliero-Universitarie di cui alla lett. a) dell’art. 2 del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 quali Istituzioni del comparto e dell’area dell’Istruzione e Ricerca, al cui personale direttamente reclutato vanno applicati i CCNL dell’Istruzione e Ricerca e l’art.31 del DPR 761/79.

     Per quanto concerne l’AOU “Gaetano Martino” a conferma che trattasi di Azienda Ospedaliero-Universitaria di cui alla lett. a) dell’art. 2 del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 si possono indicare, a titolo meramente esemplificativo i seguenti documenti, che si allegano:

1) l’AOU “Gaetano Martino” di Messina è stata istituita con Decreto Rettorale n.636 del 26.05.2000 ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 2, lettera a) e 8 dell’art.2 del D.Lgs. 21.12.1999, n. 517;
2) l’Avvocatura dello Stato di Palermo con nota prot. n.342 del 30.07.2004, concernente la provvista di personale dell’AOU e le delegazioni trattanti in sede di contrattazione decentrata indirizzata sia alle Aziende Ospedaliere Universitarie che alle Università siciliane, compresa quella di Messina, nonché all’Assessorato alla Sanità della Regione Sicilia, confermano che tutte le predette Aziende sono AOU di cui alla lett. a) dell’art. 2 del DLgs. 21 dicembre 1999, n. 517;
3) i Contratti Collettivi Integrativi Aziendali attualmente vigenti presso l’AOU di Messina per il Personale del Comparto, per l’Area della Dirigenza Medica e per l’Area della Dirigenza Sanitaria, Amministrativa, Tecnica, Professionale affermano che la delegazione trattante dell’AOU “Gaetano Martino” di Messina per la parte sindacale è costituita dalle OO.SS. firmatarie del CCNL Università;
4) nota ARAN del 23/03/2021, prot. n. 0013117/2012 “Deleghe sindacali Policlinico Universitario Gaetano Martino”;
5) il Tribunale di Messina-Sezione Lavoro con Sentenza del 25 Luglio 2013 afferma che l’AOU “Gaetano Martino” di Messina è stata costituita ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettera a) e comma 8 del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 e il personale rientra nel comparto del personale delle Università;
6) nota AOU Policlinico di Messina del 06/04/2016, prot. n. 0010511, e riscontro ARAN con nota del 17/11/2016, prot. n. 0008894/2016 “Attribuzione posizioni organizzative e funzioni specialistiche personale che opera presso l’AOU”;
7) l’Assessorato Regionale della Salute con nota del 13.04.2018, prot. n.29836, nell’autorizzare la stabilizzazione per tutte le Aziende del SSR di biologi, afferma chiaramente che in Sicilia “le Aziende Policlinico rientrano tra quelle di cui all’art. 2, comma 2, lettera a), del DLgs. n. 517/99, perciò essendo enti appartenenti al comparto dell’istruzione e della ricerca, quanto alla gestione del personale e alla individuazione dei CCNL di riferimento”;
8) l’Atto Aziendale approvato con Delibera del Direttore Generale n. 791 del 25/05/2020 afferma che la delegazione trattante dell’AOU “G. Martino” di Messina per la parte sindacale e per le materie di interesse del Comparto, della Dirigenza Medica, sanitaria, tecnica professionale ed amministrativa è costituita dalle OO.SS. firmatarie del Contratto Nazionale dell’Università;
9) per il Ministero della Salute, secondo dati aggiornati al 15 Luglio 2020, l’AOU “Gaetano Martino” di Messina è un’Azienda Ospedaliera integrata con il SSN, cioè una Azienda Ospedaliero-Universitaria di cui alla lett. a) dell’art. 2 del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517;
10) il Commissario Straordinario dell’AOU “Gaetano Martino” di Messina con nota del 13.08.2020, prot. n. 0019396/2020, afferma che al personale assunto nelle Aziende Ospedaliere Universitarie, secondo quanto previsto dal Contratto Collettivo Quadro, si applica il Contratto Collettivo Università e Ricerca.

CONSIDERAZIONI

     Con Decreto Rettorale n.636 del 26.05.2000 veniva istituita l’AOU “Gaetano Martino” di Messina ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 2, lettera a) e 8 dell’art.2 del D.Lgs 21.12.1999, n. 517. L’art. 14 della Legge Regionale Sicilia 14/04/2009, n. 5, nulla innova circa la natura giuridica dell’AOU “Gaetano Martino” di Messina.
     La sopra richiamata nota dell’Avvocatura dello Stato di Palermo, prot. n.342 del 30.07.2004, concernente la provvista di personale dell’AOU e le delegazioni trattanti in sede di contrattazione decentrata indirizzata sia alle Aziende Ospedaliere Universitarie che alle Università siciliane, compresa quella di Messina, nonché all’Assessorato alla Sanità della Regione Sicilia, nel confermare che tutte le predette Aziende sono AOU di cui alla lett. a) dell’art. 2 del DLgs. 21 dicembre 1999, n. 517, ribadisce:
– la legittimazione esclusiva delle organizzazioni del comparto Università (ora Istruzione e Ricerca) a partecipare alla contrattazione decentrata ed ancora “…Le considerazioni che precedono, fondate su norme univoche e non derogabili da alcun atto amministrativo o negoziale, non possono essere in alcun modo messe in dubbio dalla considerazione che in sede di contrattazione decentrata si dovrà tener conto delle disposizioni del contratto collettivo nazionale del S.S.N. in relazione al disposto dell’art. 31 del DPR 761/79”;
– che appare privo di fondamento il presupposto per cui il personale operante presso l’Azienda Policlinico sia disciplinato dalla contrattazione collettiva del comparto Università quando il rapporto d’impiego sia instaurato con l’Ateneo e viceversa da quella del comparto Sanità quando il rapporto d’impego intercorra direttamente con l’Azienda Policlinico.
     I Contratti Collettivi Integrativi Aziendali attualmente vigenti presso l’AOU di Messina per il Personale del Comparto, per l’Area della Dirigenza Medica e per l’Area della Dirigenza Sanitaria, Amministrativa, Tecnica, Professionale afferma che la delegazione trattante dell’AOU “Gaetano Martino” di Messina per la parte sindacale è costituita dalle OO.SS. firmatarie del CCNL Università (ora Istruzione e Ricerca).
    L’Assessorato Regionale della Salute con nota del 13.04.2018, prot. n.29836, nell’autorizzare la stabilizzazione per tutte le Aziende del SSR di biologi e nel chiarire la natura giuridica delle aziende ospedaliere universitarie afferma quanto segue:
– In Sicilia, le Aziende Policlinico rientrano tra quelle di cui all’art. 2, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 517/1999, perciò essendo enti appartenenti al comparto dell’istruzione e della ricerca, quanto alla gestione del personale e alla individuazione dei C.C.N.L. di riferimento;
– Le Aziende Ospedaliere Universitarie, Policlinici, presenti in Sicilia non fanno parte delle Aziende del SSN.
     L’art. 26 dell’Atto Aziendale dell’AOU di Messina, approvato con Delibera del Direttore Generale n. 791 del 25/05/2020, afferma che la delegazione trattante dell’AOU “G. Martino” di Messina per la parte sindacale e per le materie di interesse del Comparto, della Dirigenza Medica, sanitaria, tecnica professionale ed amministrativa è costituita dalle OO.SS. firmatarie del Contratto Nazionale dell’Università.
     L’ARAN con parere rilasciato all’Università degli Studi di Napoli Federico II, Prot. n. 3146 del 26/4/2021, afferma che “Per quanto attiene, invece, all’eventuale assunzione di medici, odontoiatri, personale sanitario, ecc. da parte di amministrazioni ricomprese nel comparto Istruzione e ricerca, va ricordato che – ferme restando le norme relative al trattamento economico – lo stesso viene inquadrato nel comparto Istruzione e ricerca come elevata professionalità…Conseguentemente laddove, come sembrerebbe dal quesito, l’AOU Federico II rientrasse tra le Aziende di cui alla lett. a) dell’art. 2 del D.Lgs. 517/1999 il personale medico assunto direttamente dall’Azienda dovrà essere inquadrato tra il personale del comparto IR. Per quanto attiene alla definizione del contratto integrativo, la delegazione trattante di parte sindacale sarà composta dalla RSU e dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL comparto IR del 19 aprile 2018 (art. 42, comma 1)”.

CONCLUSIONI E RICHIESTE

     Per quanto sopra esposto l’AOU “G. Martino” di Messina, in quanto Azienda Ospedaliera Universitaria di cui all’art. 2, comma 2, lettera a) del Dlgs n.517/99, quindi ricompresa nel Comparto Istruzione e Ricerca ai sensi dell’art. 5 e 7 del CCNQ per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale 2016/2018, deve procedere all’assunzione di personale, ivi compreso quello di medici, odontoiatri, personale sanitario, ecc. -ferme restando le norme relative al trattamento economico – secondo le norme del Comparto Istruzione e Ricerca. Conseguentemente in particolare il personale medico assunto direttamente dall’Azienda dovrà essere inquadrato (come previsto dall’ARAN) tra il personale del comparto Istruzione e Ricerca come elevata professionalità ed equiparato al trattamento economico del dirigente medico. Per quanto attiene alla definizione del contratto integrativo, la delegazione trattante di parte sindacale sarà composta dalla RSU e dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018 (art. 42, comma 1).
     Qualora vi fosse stata da parte dell’AOU “G. Martino” di Messina l’assunzione di provvedimenti in materia di reclutamento di personale non conformi al sopra richiamato dettato normativo e contrattuale, peraltro costante nel tempo, ci troveremmo solo in presenza di una situazione di fatto di dubbia legittimità, non potendosi conferire legittimità ad atti eventualmente adottati in violazione di norma di legge o di contratto per la solo circostanza che siano “stati riscontrati di fatto”.
     Pertanto si chiede alle SS.LL. in indirizzo, ognuna per quanto di competenza, di disporre tutte le verifiche del caso affinché si possa accertare se il reclutamento autonomo effettuato dalla predetta AOU “G. Martino” di Messina sia conforme al dettato normativo e contrattuale vigente e, precisamente, se sia stato effettuato con riferimento ai CCNL dell’Istruzione e Ricerca e ai precedenti CCNL Università e le eventuali responsabilità anche erariali in caso fossero accertate violazioni in tal senso.
     Si diffida l’AOU “G. Martino” dal continuare a porre in essere eventualmente procedure di reclutamento del personale difformi dal CCNL Comparto Istruzione e Ricerca con conseguenti eventuali danni anche erariali, con l’avviso che in caso contrario le scriventi OO.SS. tuteleranno gli interessi dei lavoratori e le prerogative sindacali nelle sedi competenti.
    In attesa di un cortese cenno di riscontro vista l’importanza delle criticità segnalate, si inviano cordiali saluti.

Messina 20 Luglio 2021

      FLC CGIL                                FGU DIP. UNIVERSITA’
(P. Patti)                                            (P. Todaro)

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20 Luglio 2021

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