Come è noto, l’articolo 22, comma 15 del D.lgs. n. 75/2017 (c.d. riforma Madia) ha introdotto la facoltà, per le Amministrazioni Pubbliche – e tra queste le Università – di attivare progressioni verticali del personale tecnico amministrativo (indicate come progressioni di carriera), sia pure limitatamente al triennio 2018-2020.

Dopo anni di blocco, anche retributivo, la riforma Madia introduce, dunque, nuovi spazi alle progressioni verticali, prevedendo presupposti e vincoli differenti rispetto alla normativa, a regime, contenuta nell’ art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001, offrendo la possibilità di dare valore e sviluppare le professionalità che già sussistono nell’ambito dell’assetto organizzativo degli Atenei.

Il MIUR in merito a tali progressioni di carrierra risponde con una nota  (prot. n. 0002059 del 4.2.2019) a firma del Direttore Generale, dott. Daniele Livon (riportata sotto in allegato), ai chiarimenti richiesti dal Presidente del CODAU, dott. Cristiano Nicoletti, sull’applicazione dell’art. 22, comma 15, del D.lgs 75 del 2017, in relazione ad un aspetto, ovvero al limite massimo, pari al 20%centro il quale gli Atenei possono realizzare le progressioni di carriera.

Il Coordinamento Nazionale del Dipartimento Università – FGU GILDA Unams, avendo preso atto della risposta del MIUR ha rilevato alcune inesattezze in essa ed ha creduto necessario inviare al presidente del Miur, del Codau, dell’Aran, della Crui, al Ministro della P.A  nonché allo stesso dott. Livon della Funzione Pubblica, un documento (riportato integralmente in allegato anche questo sotto) dove vengono specificate le motivazioni ed il perché del dissenso riguardo a quanto citato nella nota in questione.

Tale disposizione sembrerebbe porsi in chiave derogatoria dell’art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001, il quale prevede, per le progressioni verticali del personale della P.A., la modalità dei concorsi pubblici, con riserva non superiore al 50% dei posti.

Solo a mero titolo di esempio, il limite massimo delle progressioni di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato e dei professori associati interni agli Atenei che accedono, rispettivamente, al ruolo di professore associato e di professore ordinario, e’ stato correttamente calcolato e risulta pari al 50% delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010.

Tale differente applicazione della normativa sulle progressioni verticali al personale tecnico amministrativo (20%) rispetto ad esempio ai docenti (50%), oltre a determinare un’indebita disparità di trattamento, su una materia, quale quella del reclutamento, soggetta alla legge, ha comportato, per numerosi Atenei del Paese, la necessità di riprogrammare, “al ribasso”, il numero di progressioni verticali che, invece, la riforma Madia e la normativa del settore universitario consentirebbero di poter legittimamente realizzare.

Il Coordinamento Nazionale FGU Dipartimento Università pertanto chiede al MIUR , alla luce di quanto dettagliatamente esposto nel documento prodotto, di riconsiderare la questione e a trasmettere, con urgenza, alle Università, una nuova circolare, che faccia chiarezza sulle corretta modalità di determinazione del limite delle progressioni verticali per il personale tecnico amministrativo che a ciascun Ateneo dovrà essere consentito di effettuare.

LEGGI Nota Miur_progr. carriera

LEGGI DOCUMENTO_FGU COORDINAMENTO NAZIONALE SU PEV

 

18 Aprile 2019

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