Prot. n. CCU/ 250
Roma, 28 aprile 2020

Ai Magnifici Rettori

delle Università
LORO SEDI

e p.c.

Al Presidente della CRUI

segreteria@crui.it

OGGETTO: – DPCM 26 aprile 2020 – Emergenza Epidemiologica da Covid-2019 – Fase 2 -.

Con l’emanazione del DPCM 26 aprile 2020 il nostro Paese entra ufficialmente nella Fase 2 della crisi generata dall’emergenza epidemiologica da Covid-2019. Non si tratta, naturalmente, dell’uscita dall’emergenza ma di un periodo di convivenza con il virus, controllata e protetta, sottoposto ad un monitoraggio giornaliero della situazione epidemiologica.
In questo periodo, tuttavia, è necessario il massimo rispetto di tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente e dai protocolli per la sicurezza dei lavoratori per garantire il contenimento dell’epidemia e per evitare che la curva dei contagi torni a crescere.
La prudenza del Governo nelle aperture alla mobilità delle persone e alla ripresa delle attività contemplate dal decreto, riscontra anche le sollecitazioni poste da tutte le scriventi OO.SS. ad ogni livello, tese a garantire la massima tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori e, nel contempo, la ripresa del Paese.
In questo contesto la Pubblica Amministrazione non si è mai fermata grazie allo spirito di servizio delle sue lavoratrici e dei suoi lavoratori, a cui va anche il ringraziamento delle scriventi OO.SS. per il grande sforzo profuso e per quello che si continuerà a fare nei prossimi mesi.
In questo contesto le Università sono state protagoniste di un grande impegno che ha portato i suoi lavoratori a garantire l’erogazione di tutti i servizi con il lavoro e la didattica a distanza.
Come per tutte le altre Pubbliche Amministrazioni anche nelle Università continuano a trovare applicazione, nelle modalità correnti e fino al termine dell’emergenza epidemiologica, le disposizioni dell’art.87 del DL n.18 del 17 marzo 2020 in materia di lavoro agile, nonché la direttiva n.2/2020 e la circolare n.2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, esplicative peraltro di molti adempimenti che le Amministrazioni sono chiamate a porre in essere.

Pertanto, è in un’ottica di massima prudenza e di rispetto delle predette disposizioni normative, che devono essere lette le previsioni di cui alla lettera n) dell’art. 1 del DPCM 26 aprile 2020 che prevedono la “possibilità” (non “l’obbligo”) alle Università di svolgere “esami, tirocini, attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni” e consentono, altresì, l’utilizzo di biblioteche, a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore e della ricerca, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL.
Per le finalità di cui al precedente periodo, le Università …. assicurano, ai sensi dell’art. 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la presenza del personale necessario allo svolgimento delle suddette attività”.
Quanto sopra, tuttavia, comporta che le Amministrazioni adottino una serie di adempimenti formali (obbligo a redigere il DVR aggiornato all’emergenza da SARS CoV2) e di misure sostanziali che necessitano di un previo ampio confronto con gli RLS e le parti sociali; ma allo stato nulla risulta posto in essere, da cui l’impossibilità sostanziale di avvalersi delle possibilità concesse dal DPCM.
Tuttavia, fermo restando i suddetti adempimenti, si sottolinea nuovamente che nelle Università continua a trovare applicazione l’art. 87 del DL n.18 del 17 marzo 2020 che prevede che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, fissato attualmente al 31 luglio 2020, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa in tutte le Pubbliche Amministrazioni. In particolare, per l’attuazione delle succitate previsioni del DPCM 26 aprile 2020 le Università assicurano la presenza del personale limitandola a quelle ritenute indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro ai sensi dell’art. 87, comma 1, lettera a), del DL n.18/2020.
Nella sostanza, il DPCM mantiene alta l’attenzione su tutte le forme di protezione individuale e delinea quelle collettive necessarie per consentire l’avvio dell’uscita progressiva dal lock down, nell’intesa che tutte le azioni poste in essere devono essere assolutamente coerenti e compatibili con il diritto alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori.

Si auspica, pertanto, che nelle scelte che le singole Amministrazioni saranno chiamate ad effettuare si valuti attentamente quanto sopra rappresentato anche al fine di evitare contrasti con i terminali associativi delle scriventi OO.SS. sui posti di lavoro e l’inevitabile contenzioso che ne deriverebbe, poiché si tratta di conciliare il valore supremo della persona e della sua dignità con l’esigenza di garantire le attività delle Istituzioni.
Le due dimensioni non sono in contrapposizione e laddove non siano garantite le condizioni di salute anche l’attività degli Atenei non potrebbe sostenersi. Occorre puntare a dare continuità a quanto fatto fino ad oggi, perché su questo sacrificio si fonda la nostra prospettiva, non solo per il Sistema Universitario, ma per l’intero Paese.
Cordialmente

LE SEGRETERIE NAZIONALI

FLC CGIL – Pino di Lullo
FSUR-CISL-settore Università – Francesco De Simone Sorrentino 
UIL SCUOLA – Antoio Foccillo
RUA SNALS – Teresa Angiuli
FGU-GILDA
Dipartimento Università – Arturo Maullu
  

28 Aprile 2020

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